Statuti

Statuto-tipo del Consiglio per gli Affari Economici (C.P.A.E.) [Diocesi di Orvieto-Todi]

1. Il parroco (cappellano o rettore di santuario) è amministratore unico; nell’adempimento di questo suo compito deve avvalersi della partecipazione responsabile dei suoi collaboratori, costituendo il Consiglio per gli Affari Economici C.P.A.E. (can. 537 del Codice di Diritto Canonico e can. 5 del Sinodo Diocesano Orvieto-Todi 1999).

2. Il C.P.A.E. è costituito dal parroco (cappellano o rettore), che presiede, e di un numero di consiglieri (massimo di 6 e minimo di 2), nominati dal parroco per un quinquennio. Il Consiglio inviterà alle riunioni, secondo necessità, legali e tecnici, in qualità di esperti.

3. Il C.P.A.E. sceglierà nel suo ambito un Segretario-Cassiere.

4. Dove esiste il Consiglio Pastorale Parrocchiale C.P.P. (Can. 536) il Consiglio per gli Affari Economici potrà costituire una «commissione» in seno a tale Consiglio; la sua attività sarà però regolata dal presente statuto tipo.

5. Il C.P.A.E. si riunirà almeno due volte l’anno per l’approvazione dei bilanci, preventivo (entro settembre) e consuntivo (entro marzo), ed ogni volta che il parroco (cappellano o rettore) o due consiglieri lo riterranno opportuno. Il C.P.A.E. ha funzione consultiva, non deliberativa. Ogni consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che riterrà opportuno fare.

6. Spetta al C.P.A.E.:

a) amministrare le entrate e le uscite della parrocchia (chiesa o santuario);

b) provvedere a tutte le spese, per le attività pastorali;

c) curare la manutenzione e la gestione di tutti gli edifici appartenenti alla parrocchia (cappellania o santuario);

d) erogare la quota spettante al parroco (cappellano o rettore) e ai suoi eventuali collaboratori secondo quanto stabilito dal Sistema Sostentamento Clero.

7. I compiti principali del C.P.A.E. sono:

a) collaborare con il parroco (cappellano o rettore) nel predisporre il Bilancio preventivo, segnalando i settori dell’attività parrocchiale nei quali devono essere impiegate le somme disponibili;

b) approvare e controfirmare, dopo aver preso visione della contabilità e delle giustificazioni di cassa, il Bilancio consuntivo da presentare alla Curia Diocesana entro il 31 marzo (Can. 1287 par. 1);

c) presentare all’eventuale Consiglio Pastorale Parrocchiale C.P.P. ed alla Comunità parrocchiale il rendiconto delle utilizzazioni delle offerte ricevute dai fedeli (Can. 1287 par. 2);

d) esprimere un parere sugli atti di straordinaria amministrazione, che dovranno avere il nulla osta dell’Ordinario Diocesano, il quale – se richiesto – chiederà il consenso del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, del Collegio dei Consultori ed eventualmente della Santa Sede.

8.  Si curerà la tenuta di due registri: uno dei bilanci preventivi e consuntivi e uno della contabilità. Si terrà anche un registro dei verbali, distinto da quello dell’eventuale Consiglio Pastorale Parrocchiale.


Statuto-tipo del Consiglio Pastorale della Parrocchia (C.P.P.) [Diocesi di Orvieto-Todi]

art. 1: Natura e funzione

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale (C.P.P.), costituito in conformità a quanto prescritto dal can. 536, §. 1-2 del CDC e dal can. 5 del Sinodo Diocesano, è l’organo di partecipazione responsabile dei fedeli alla vita e alla missione della parrocchia; esso rappresenta l’intera comunità parrocchiale nell’unità della fede e nella varietà dei suoi carismi e ministeri.

Il Consiglio ha voto consultivo (can. 536, par. 2). I suoi membri, «insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l’attività pastorale» (can. 536, §. 1).

art. 2: Finalità

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha i seguenti scopi:

a) promuovere l’evangelizzazione di tutta la popolazione del territorio, nel contesto della sollecitudine pastorale e missionaria della chiesa di Orvieto-Todi;

b) curare in questa prospettiva la comunione tra i fedeli di diversa formazione culturale, sociale, spirituale e tra le diverse realtà ecclesiali operanti nell’ambito della parrocchia;

c) valutare la situazione della comunità parrocchiale in riferimento al territorio;

d) elaborare il programma pastorale parrocchiale, in rapporto al piano pastorale diocesano, e verificarne l’attuazione.

art. 3: Composizione

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è composto dal parroco il quale lo istituisce e ne è il presidente, dai vicari parrocchiali, dai sacerdoti collaboratori, dai rettori delle chiese, dai diaconi, da un membro del Consiglio per gli Affari Economici, dai rappresentanti dei laici che collaborano nelle diverse attività parrocchiali, dai rappresentanti degli istituti religiosi, delle associazioni e realtà ecclesiali presenti nel territorio parrocchiale e da altri membri eletti dall’assemblea o designati dal parroco, in particolare tra coloro che possono offrire l’apporto della loro competenza «soprattutto per quanto attiene alla presenza cristiana sul territorio, alla promozione della cultura e alla solidarietà sociale». Tutti i membri sono nominati dal parroco, che ne dà comunicazione all’Ordinario Diocesano.

art. 4: Compiti del presidente

È compito del presidente:

a) designare un segretario con mansioni da precisare nel regolamento;

b) determinare l’ordine del giorno e presiedere le riunioni;

c) ricercare e ascoltare attentamente il parere del consiglio, dal quale non si discosterà se non per giusti e ponderati motivi, che illustrerà al Consiglio stesso;

d) le decisioni del consiglio, approvate dal presidente, valgono per tutto il territorio parrocchiale, nei limiti delle competenze che il diritto comune e particolare attribuiscono al parroco.

art. 5: Durata

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale dura tre anni. Il mandato triennale dei consiglieri può essere rinnovato, ma non può essere revocato se non per giusti motivi, riconosciuti dall’Ordinario Diocesano

art. 6: Riunioni

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunisce almeno tre volte l’anno. I consiglieri partecipano di persona. Eventuali saltuarie sostituzioni sono disciplinate dal regolamento.

art. 7: Commissioni

Qualora lo si ritenga opportuno, i lavori del Consiglio Pastorale Parrocchiale, si articolino anche in commissioni con compiti specifici, tenendo presenti le tre funzioni fondamentali della pastorale ordinaria – evangelizzazione e catechesi, liturgia, carità -, e i quattro ambiti privilegiati – famiglia, giovani, impegno sociale, cultura -.

art. 8: Regolamento

L’attività interna del Consiglio Pastorale Parrocchiale è disciplinata dal regolamento, redatto dal Consiglio stesso e approvato dall’Ordinario Diocesano.